
Responsabilità e obblighi dell'Amministratore
L’amministratore di stabili è un professionista in una professione ancora ‘non ufficialmente’ riconosciuta, nonostante sia tenuto a frequentare corsi di formazione e aggiornamento e sia, in quanto custode delle parti comuni, potenziale destinatario di sanzioni e responsabilità.

Quali sono i suoi doveri?
L'amministratore di condominio svolge diverse mansioni cruciali per il corretto funzionamento del condominio. Tra queste attività, si occupa dell'esecuzione delle delibere assembleari e disciplina l'uso delle parti comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse collettivo, garantendo il miglior godimento a ciascun condòmino.
Inoltre, gestisce la riscossione dei contributi e la distribuzione delle spese necessarie per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e l'esercizio dei servizi comuni. Si occupa anche degli adempimenti fiscali e della tenuta accurata dei registri, compresi quelli relativi ai verbali delle assemblee, alle nomine e alla contabilità.
L'amministratore di condominio è inoltre responsabile della redazione del rendiconto condominiale annuale. Infine, svolge atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio, contribuendo così a preservarne l'integrità e la qualità nel tempo.

Condizioni di urgenza e potere di intervento
L'amministratore condominiale, di fronte alla necessità di interventi su beni e impianti comuni, è autorizzato ad agire autonomamente per eseguire manutenzioni ordinarie e straordinarie urgenti. Possiede i poteri previsti dall'articolo 1130 n. 3 e 1135 comma 2 del Codice Civile, inclusa l'esecuzione delle verifiche obbligatorie.
Rappresenta il condominio e, in tal veste, assume l'onere di sorvegliare le parti comuni e gli impianti comuni. Risponde dei danni eventuali causati a terzi e ai condòmini, conformemente all'articolo 2051 del Codice Civile.
Verifiche Impianti di Messa a Terra
Il D.P.R. n° 462 del 2001, emanato nel 2001 ed entrato in vigore nel 2002, regolamenta le verifiche degli impianti di terra, degli impianti elettrici nelle zone con pericolo d’esplosione e degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche. In applicazione del Decreto, datori di lavoro e amministratori di condominio sono tenuti ad una puntuale verifica degli impianti con cadenza biennale o quinquennale. L’obbligo scatta in presenza di lavoratori così come definiti dall’art. 2 del D. Lgs. n. 81/08, che include in questa categoria anche coloro che "dipendenti" non sono. La periodicità della verifica è biennale in presenza di luoghi a "maggior rischio in caso di incendio", nei cantieri e negli studi medici. Le verifiche possono essere effettuate solamente da ASL. ARPA o da Organismi Abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico. CERTITEC S.r.l., grazie alla collaborazione instaurata con EC Certificazioni S.p.A., è in grado di supportare i propri clienti nell’assolvimento dell’obbligo di legge.
Verifiche Impianti Ascensori
In applicazione del D.P.R. 162 del 30 Aprile 1999 e s.m.i., l’amministratore di condominio è tenuto ad affidare l’incarico per effettuazione delle verifiche agli Organismi Abilitati (art. 13). La verifica periodica biennale è diretta ad accertare se tutte le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se si è ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. La verifica straordinaria è diretta ad accertare la conformità dell’ascensore in seguito a modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione, oppure in seguito a verbale di verifica periodica con esito negativo, ad un incidente di notevole importanza anche se non seguito da un infortunio, o per tardiva messa in esercizio. In caso di evento infortunistico le responsabilità in capo all’amministratore possono essere di tipo civile e penale. CERTITEC S.r.l., grazie alla collaborazione instaurata con EC Certificazioni S.p.A., è in grado di supportare i propri clienti nell’assolvimento dell’obbligo di legge.
Verifiche Cancelli Motorizzati
L'amministratore condominiale, custode delle parti comuni di cui all’art. 1117 del C.C. e quindi anche di cancelli e portoni automatici, è tenuto a garantire il loro funzionamento in piena Sicurezza. Deve verificare che le aperture automatizzate (cancelli carrai, basculanti, ecc. se motorizzati) rispondano alla normativa vigente (presenza della marcatura CE) al momento dell’installazione e, qualora l’automazione fosse stata installata antecedentemente all’uscita della Direttiva Macchine, deve far verificare che la stessa sia conforme alle norme in materia di sicurezza. In assenza del libretto di uso e manutenzione, parte integrante del Fascicolo Tecnico predisposto dal costruttore, è necessario affidare a soggetto terzo competente l’incarico per una completa analisi dei rischi della macchina che consenta di ricostruire la documentazione mancante. Le verifiche di Sicurezza sono effettuate come da indicazioni di cui alla Direttiva Macchine che ricorda, peraltro, che l’installatore di un automatismo installato su cancello o portone inizialmente con funzionamento manuale, diventa in modo automatico il "costruttore" della macchina ed è tenuto a consegnare al proprietario (in condominio all’amministratore) tutta la documentazione necessaria. La frequenza di incidenti legati al malfunzionamento di cancelli e/o portoni, e la responsabilità che le norme attribuiscono all’amministratore, rendono necessario, oltre alla regolare manutenzione, il periodico e puntuale intervento di Organismi di terza parte specializzati in materia. L’analisi dei rischi valuta l’automazione sotto il profilo della struttura meccanica, ma anche e soprattutto in base all’ambito ambientale in cui l’automazione stessa opera.