FAQ

VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA

D.P.R. N. 462/2001
"Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".

Il D.P.R. n. 462/2001 prevede l’obbligo per tutti i datori di lavoro di affidare a USL, ARPA o ad Organismi Notificati l’incarico per la verifica periodica della regolarità dell’impianto di messa a terra. Negli edifici gestiti in forma condominiale l’obbligo è riscontrabile in presenza di lavoratori così come definiti all’art. 2 del D. Lgs. n. 81/08.

La periodicità della verifica è di norma quinquennale. E’ biennale in presenza di cantieri, nei locali medici, nei luoghi a maggior rischio incendio.

L’amministratore custode delle parti comuni e, ai fini della Sicurezza assimilato al Datore di lavoro, è tenuto ad effettuare una completa valutazione dei rischi impiantistici e strutturali presenti nell’edificio. A lui spetta il compito di individuare i luoghi a ‘maggior rischio incendio’.

In modo superficiale troppo spesso si attribuisce la qualifica di Luoghi a Maggior Rischio in Caso d'Incendio (Marcio) a tutte quelle attività ricadenti nell'elenco del DPR 151/11 riportante le attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco. La procedura è in realtà molto più complessa. La norma CEI 64/8 descrive i parametri che un tecnico antincendio deve prendere in considerazione per classificare i luoghi come Ordinari o luoghi a Maggior Rischio in caso d'Incendio.

In assenza di lavoratori non vi è l’obbligo della verifica di messa a terra di cui al D.P.R. n. 462/2001. Ciò non significa che l’impianto non debba essere soggetto a verifiche di Sicurezza, come ricordato anche dal D.M. n. 37/08 e dalla norma CEI 64.8.

VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA ASCENSORI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

D.P.R. N. 162/99 E S.M.I.

Per la messa in esercizio di un ascensore è necessario inviare comunicazione al comune di competenza entro 60 gg dalla data della dichiarazione di conformità dell’installatore. Verrà così attribuito un numero di matricola. L’ascensore dovrà essere conseguentemente soggetto a regolare manutenzione e a verifica periodica biennale o straordinaria.

E’ diretta ad accertare che tutte le parti legate alla Sicurezza di esercizio dell’impianto siano in condizioni di efficienza e che i dispositivi di Sicurezza funzionino regolarmente. Durante la verifica periodica viene altresì verificato che il proprietario dell’impianto abbia adempiuto alle eventuali prescrizioni di cui alle verifiche precedenti.

A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo oppure a seguito di malfunzionamento o incidente rilevante non necessariamente seguito da un infortunio. E’ inoltre necessaria dopo modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione.

Le verifiche possono essere effettuate esclusivamente da tecnici dell’ASL, dell’ARPA, o da Organismi accreditati. E’ richiesta e necessaria la partecipazione del manutentore incaricato.

VERIFICHE DI SICUREZZA DI CANCELLI E PORTONI AUTOMATICI IN CONDOMINIO

LA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

Per garantire la sicurezza dei condomini, l’amministratore ha l’obbligo di verificare che le aperture automatizzate (cancelli carrai, basculanti, ecc. se motorizzati) rispondano alla normativa vigente (presenza della marcatura CE) al momento dell’installazione e qualora l’automazione fosse stata installata antecedentemente all’uscita della Direttiva Macchine far verificare che la stessa sia conforme alle norme in materia di sicurezza.

Il panorama normativo nazionale e comunitario definisce responsabilità precise per costruttori, installatori, proprietari, amministratori o gestori degli impianti. Va sottolineato che qualora si manifestino sugli impianti guasti o malfunzionamenti dovuti a mancata esecuzione delle manutenzioni indicate dal costruttore, le responsabilità si trasferiscono automaticamente dall’installatore al proprietario o gestore dell’impianto (amministratore condominiale). Dal momento che sono tantissimi i cancelli automatici non a norma è molto importante intervenire, anche perché gli incidenti sono purtroppo frequenti e possono coinvolgere anche bambini ed anziani.

Il costruttore della macchina (anche l’installatore di un automatismo su precedente funzionamento manuale) è tenuto a predisporre il fascicolo tecnico. Dei documenti che lo compongono, il manuale d’uso ed il libretto di manutenzione così come il disegno complessivo della macchina e l’analisi dei rischi devono essere consegnati al proprietario.

L’analisi dei rischi valuta l’automazione sia sotto il profilo della struttura meccanica ma anche e soprattutto in base all’ambito ambientale in cui l’automazione stessa opera. E’ necessaria per prevenire malfunzionamenti che troppo sovente sono alla base di infortuni anche gravi. L’analisi dei rischi viene effettuata da Organismi specializzati in collaborazione con il manutentore incaricato.